risultati e bilanci 19 agosto 2008

Informativa Depositi Dormienti

Informativa ai sottoscrittori - Depositi dormienti

Si rende noto che l’art.1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha costituito un fondo volto ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Tale fondo è alimentato con l’importo “dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato” su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Con il DPR n. 116 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2007) è stato adottato il Regolamento previsto dalla predetta normativa che contiene disposizione relative alla tipologia dei rapporti assoggettati ed al c.d. periodo di “dormienza” degli stessi, agli obblighi di informativa nei confronti del titolare (o a soggetti eventualmente a tal fine da questi delegati) da parte dell’intermediario ed alle modalità da seguire per la devoluzione delle somme e dei valori relativi ai rapporti interessati allo Stato.

In particolare il DPR n. 116 inividua le seguenti tipologie di rapporto:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

In relazione alle suddette tipologie, il DPR stailisce che, al verificarsi delle seguenti condizioni:

non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro;
non siano presenti altri rapporti riconducibili ad uno degli intestatari aventi diritto che non presenti le condizioni precedenti (unitarietà del rapporto con l’intermediario)
l’intermediario invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo ministeriale, restando impregiudicate la cause di estinzione dei diritti.

A titolo esemplificativo si precisa che la dormienza è interrotta da un versamento aggiuntivo, da un prelievo oppure da una richiesta di continuazione del rapporto, di variazione di residenza, di copia della documentazione o da una semplice richiesta informativa sull’aggiornamento contabile.

Non interrompono la dormienza tutte le operazioni non disposte dal titolare o da un suo delegato, quali ad esempio il bonifico effettuato da un terzo, le operazioni automatiche legate al rapporto, i movimenti di versamento automatici (RID), il reinvestimento di proventi e tutte le altre istruzioni particolari.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall‘intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Si precisa, inoltre, che i titolari del rapporto potranno reclamarne la titolarità; anche dopo che la somma sarà versata al Fondo ministeriale e per farlo avranno 10 anni di tempo.

L’elenco dei rapporti divenuti dormienti nel corso dell’anno solare precedente sarà comunicato dagli intermediari entro il 31 marzo (a partire dal 2009) con la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Economia (con la forma ed i contenuti richiesti con Comunicato Stampa nr. 129 del 12 agosto 2008).
Gli intermediari, inoltre, pubblicheranno, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti sul sito web del Ministero dell’Economia.
Gli intermediari entro il 31 maggio (a partire dal 2009), provvederanno a versare le somme al Fondo.

Per i rapporti per i quali è stato emesso un certificato al portatore, nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità dell’intermediario di individuare i titolari di tali rapporti, i possessori dei certificati sono invitati ad impartire all’intermediario disposizioni in merito entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso nei locali della società o sul sito internet della stessa. In mancanza di disposizioni il rapporto verrà estinto e le somme devolute al Fondo ministeriale.

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