Novità fiscali dal 1° luglio 2014
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 4 aprile 2014, convertito con la Legge n. 89 del 23 giugno 2014, a decorrere dal 1° luglio 2014 è previsto l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota delle ritenute e imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Una deroga all’applicazione della predetta aliquota del 26% è prevista per i redditi derivanti dai aztitoli di stato e assimilabili italiani e di paesi “white list”, ai quali continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50%, anche nel caso in cui l’investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di OICR italiani o di OICVM esteri.
In particolare è previsto che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e esteri, sono determinati al netto di una quota di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri. E’ prevista, pertanto l’applicazione della sola aliquota del 26% su una base imponibile che deve essere ridotta di una quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici italiani ed esteri, determinata dalla percentuale media dell’attivo degli organismi di investimento investita nei titoli pubblici medesimi rispetto al totale dell’attivo stesso. Tale percentuale media viene rilevata sulla base degli ultimi 2 prospetti semestrali redatti ed approvati entro il semestre solare anteriore alla distribuzione del provento, del riscatto o della cessione.
Pertanto, è previsto che ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e OICVM esteri, è applicata un’ aliquota fiscale nella misura del 26% su una quota parte (c.d. “imponibile fiscale”) dei proventi realizzati che dipende dalla ripartizione dell’investimento in:
a) obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list” (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 48,08%);
b) altre tipologie di investimenti (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 100%).
In altri termini, la ritenuta fiscale può essere determinata applicando all’intero importo dei proventi realizzati un’imposta sostitutiva equivalente (la cosiddetta aliquota fiscale “sintetica”) calcolata ponderando l’imposta del 12,5% per la quota parte di investimento del fondo in titoli di cui alla tipologia a), e l’imposta del 26% per la restante parte degli investimenti del fondo in titoli di cui alla tipologia b).
Allo stesso modo, la minusvalenza fiscalmente rilevante è determinata in base alla citata ripartizione degli investimenti sottostanti a ciascun fondo.
Il predetto Decreto prevede un regime transitorio sui redditi maturati al 30 giugno 2014, al fine di regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota, in base al quale l’intermediario – automaticamente e senza alcuna facoltà di deroga per l’investitore – provvede a memorizzare il plusvalore maturato alla data del 30 giugno 2014. In tal modo, in sede di cessione, liquidazione o rimborso del fondo, al provento maturato e memorizzato alla data del 30 giugno si applicherà l’aliquota del 20%, mentre, sulla porzione di reddito maturata a partire dal 1° luglio 2014 verrà applicata l’aliquota del 26%.
Al contrario, per le minusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014 non si terrà conto del periodo di formazione (ante o post 30 giugno 2014) e saranno, pertanto, utilizzabili per il loro intero valore.
Quanto alle c.d. “cedole”, la nuova aliquota si applicherà ai proventi periodici divenuti “esigibili”, cioè messi in pagamento, dal 1° luglio 2014, senza alcuna rilevanza del periodo di formazione.
Dall’ambito di applicazione della nuova tassazione sono esclusi tutti i prodotti previdenziali (*), ad eccezione delle rivalutazioni annue corrisposte in sede di erogazione delle rendite.
Si precisa che in relazione ai predetti prodotti previdenziali, il citato Decreto in sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo anno 2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Si ricorda infine che l’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di disinvestimento. Dal 2014 l’imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcun limite massimo relativamente alle persone fisiche e soggetti equiparati e con il limite massimo di 14.000 euro per gli altri soggetti.
Le percentuali di investimento degli attivi in titoli di Stato (c.d. “white list” ed equiparati) e le aliquote sintetiche, tempo per tempo vigenti, sono disponibili nella pagina “Fiscalità”.
Di seguito alcuni esempi esplicativi:
Esempio1: tassazione sui proventi realizzati
Il Fondo A ha registrato negli ultimi 2 semestri un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi “white list” pari al 40%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 48,08% ai fini dell’applicazione dell’imposta, mentre la restante parte dell’investimento, pari al 60%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un disinvestimento dal Fondo A realizzando un provento pari a € 200.
L’imposta sostitutiva pari al 26% verrà applicata al solo “imponibile fiscale”, pari al 79,23% (“percentuale imponibile fiscale”) del provento realizzato.
La “percentuale imponibile fiscale” è infatti determinata come:
100% * 60% + 48,08% * 40% = 79,23%
E ”l’imponibile fiscale”sarà pari a 79,23%*200€=158,5€.
Pertanto, la ritenuta fiscale sarà pari al 26% dell’”imponibile fiscale”,
26%*158,5€=41,2€.
In altri termini, l’aliquota fiscale “sintetica” è pari al
26%*60%+12,5%*40%=20,60%, e la ritenuta fiscale è pari al 20,60% dell’intero provento realizzato (20,60%*200€=41,2€).
Esempio2: calcolo della minusvalenza
Il Fondo A ha registrato negli ultimi 2 semestri un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi “white list” pari al 20%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 48,08% ai fini dell’applicazione dell’imposta, mentre la restante parte dell’investimento, pari al 80%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un disinvestimento dal Fondo A realizzando una minusvalenza pari a € 50.
La “minusvalenza fiscalmente rilevante” sarà determinata moltiplicando la minusvalenza realizzata per la “percentuale imponibile fiscale”, pari a 89,60%.
La “percentuale imponibile fiscale” è infatti determinata come:
100% * 80% + 48,08% * 20% = 89,60%
e la minusvalenza fiscalmente rilevante sarà pari a
89,60%*50€=44,8€.
Esempio 3: memorizzazione del plusvalore al 30 giugno 2014 e successiva tassazione sui proventi realizzati: criterio dello "zainetto"
Per semplicità esplicativa, supponiamo che il Fondo A abbia registrato negli ultimi 2 semestri un investimento 100% azionario, in modo che l’aliquota fiscale “sintetica” sia pari al 20% sino al 30 giugno 2014 e 26% dal 1 luglio 2014.
La SGR provvederà a “sterilizzare” tali dati al 30 giugno e in sede di realizzo, successivamente al 30 giugno 2014, sull’eventuale plusvalenza che si andrà a generare, si applicherà la tassazione al 20% sino a concorrenza della plusvalenza latente al 30 giugno così come “sterilizzata” dalla SGR e comunque, sintanto che non si sarà esaurito il numero di quote a cui tale plusvalenza fa riferimento, mentre sulla restante parte si applicherà la nuova aliquota del 26%. All’abbattimento del numero di quote “sterilizzate”, concorrono anche le operazioni di vendita successive al 30 giugno con realizzazione di una minusvalenza.
Al 30 giugno 2014 relativamente al Fondo A, risulta la seguente situazione:
10 quote
Prezzo medio di carico = 80€
NAV = 100€
Plusvalenza latente = (100€ - 80€)*10 = 200€ (c.d. “zainetto”).
30 luglio 2014 successiva sottoscrizione di 10 quote
NAV alla data di sottoscrizione = 100€
Nuovo costo medio ponderato delle 20 quote = (10*80€ + 10*100€)/20 = 90€
Si possono verificare vari casi:
CASO A:
30 ottobre 2014 disinvestimento di 3 quote
NAV alla data del disinvestimento = 170€
Plusvalenza realizzata = (170€ - 90€)*3 = 240€
Ritenuta da applicare = (200€ * 20%) + (40€ * 26%) = 50,4€
“Zainetto” residuo = 0€
Numero quote residue = 17 di cui 7 riferibili a quote detenute al 30 giugno e per le quali non sarà possibile, in sede di rimborso, cessione o liquidazione, usufruire della tassazione con aliquota al 20%, avendo esaurito lo “zainetto” disponibile di 200€.
CASO B:
30 ottobre 2014 disinvestimento di 3 quote
NAV alla data del disinvestimento = 80€
Minusvalenza realizzata = (80€ - 90€)*3 = -30€
Ritenuta da applicare = 0€
“Zainetto” residuo = 200€ (la minusvalenza realizzata non incide sullo zainetto)
Numero quote residue = 17 di cui 7 riferibili a quote detenute al 30 giugno (il rimborso delle quote incide comunque sul numero di quote detenute al 30 giugno pur avendo realizzato una minusvalenza)
31 dicembre 2014 disinvestimento di 17 quote (7 ante 30 giugno e 10 post 30 giugno)
NAV alla data del disinvestimento = 110€
Plusvalenza realizzata = (110€ - 90€)* (7 + 10) = 20€ * (7 + 10) = 140€ + 200€ = 340€
“Zainetto” residuo = 200€ - 140€ = 60€ (la differenza di 60€ si perde e non può essere imputata ai proventi riferibili alle quote post 30 giugno dal momento che si è esaurito il numero di quote residue al 30 giugno)
Ritenuta da applicare = 140€ * 20% + 200€ * 26% = 80€
CASO C:
30 ottobre 2014 disinvestimento di 3 quote
NAV alla data del disinvestimento = 120€
Plusvalenza realizzata = (120€ - 90€)*3 = 90€
Ritenuta da applicare = (90€ * 20%) = 18€
“Zainetto” residuo = (200€ - 90€) = 110€
Numero quote residue = 17 di cui 7 riferibili a quote detenute al 30 giugno
30 novembre 2014 disinvestimento di 2 quote
NAV alla data del disinvestimento = 110€
Plusvalenza realizzata = (110€ - 90€)*2 = 40€
Ritenuta da applicare = (40€ * 20%) = 8€
“Zainetto” residuo = (110€ - 40€) = 70€
Numero quote residue = 15 di cui 5 riferibili a quote detenute al 30 giugno
31 dicembre 2014 disinvestimento di 15 quote (5 ante 30 giugno e 10 post 30 giugno)
NAV alla data del disinvestimento = 115€
Plusvalenza realizzata = (115€ - 90€)* (5 + 10) = 25€ * (5 + 10) = 125€ + 250€ = 375€
“Zainetto” residuo = 0€ (sulla parte di provento imputabile alle quote ante 30 giugno eccedente lo “zainetto” e pari a 55€, cioè 125€ - 70€, si applica il 26%)
Ritenuta da applicare = 70€ * 20% + (55€ + 250€) * 26% = 93,3€.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
1 luglio 2014