Documento riepilogativo delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge n.10/2011
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è prevista l’unificazione al 20% dell’aliquota delle ritenute e imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, in luogo aliquota attualmente applicata del 12,50%. Una deroga all’applicazione della predetta aliquota del 20% è prevista per i redditi derivanti dai titoli di stato italiani e di paesi “white list”, ai quali continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50%, anche nel caso in cui l’investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di OICR italiani o di OICVM esteri.
In particolare è previsto che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e esteri, sono determinati al netto di una quota di proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri. E’ prevista, pertanto l’applicazione della sola aliquota del 20% su una base imponibile che deve essere ridotta di una quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici italiani ed esteri, determinata dalla percentuale media dell’attivo degli organismi di investimento investita nei titoli pubblici medesimi rispetto al totale dell’attivo stesso. Tale percentuale media viene rilevata sulla base degli ultimi 2 prospetti semestrali redatti entro il semestre solare anteriore alla distribuzione del provento, del riscatto o della cessione.
Pertanto, è previsto che ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e OICVM esteri, è applicata una aliquota fiscale nella misura del 20% su una quota parte (c.d. “imponibile fiscale”) dei proventi realizzati che dipende dalla ripartizione dell’investimento in:
a) obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 62,5%);
b) altre tipologie di investimenti (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 100%).
In altri termini, la ritenuta fiscale può essere determinata applicando all’intero importo dei proventi realizzati un’imposta sostitutiva equivalente (la cosiddetta aliquota fiscale “sintetica”) calcolata ponderando l’imposta del 12,5% per la quota parte di investimento del fondo in titoli di cui alla tipologia a), e l’imposta del 20% per la restante parte degli investimenti del fondo in titoli di cui alla tipologia b).
Allo stesso modo, la minusvalenza fiscalmente rilevante è determinata in base alla citata ripartizione degli investimenti sottostanti a ciascun fondo.
Il predetto Decreto prevede inoltre la possibilità di esercitare l’opzione di "affrancamento" dei valori degli strumenti finanziari posseduti al 31/12/11 mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino alla medesima data. Nel caso delle minusvalenze saranno portate in deduzione nella misura del 62,5%. La richiesta deve essere presentata entro il 31/03/2012 e il versamento della relativa imposta sostitutiva va effettuato entro il 16/5/12.
Si segnala infine che l’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di disinvestimento. Per il 2012 l’imposta applicata è pari allo 0,1% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Dal 2013 sarà pari allo 0,15%, senza alcun limite massimo. Le percentuali di investimento degli attivi in titoli di Stato (c.d. White list ed equiparati) e le aliquote sintetiche, tempo per tempo vigenti, sono disponibili nella pagina “Fiscalità”.
Di seguito alcuni esempi esplicativi:
Esempio1: tassazione sui proventi realizzati
Il Fondo A ha registrato negli ultimi 2 semestri un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi white list pari al 40%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 62,5% ai fini dell’applicazione dell’imposta, mentre la restante parte dell’investimento, pari al 60%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un disinvestimento dal Fondo A realizzando un provento pari a € 200.
L’imposta sostitutiva pari al 20% verrà applicata al solo “imponibile fiscale”, pari all’ 85% (“percentuale imponibile fiscale”) del provento realizzato.
La “percentuale imponibile fiscale” è infatti determinata come:
100% * 60% + 62,5% * 40% = 85%
E ”l’imponibile fiscale”sarà pari a 85%*200€=170€.
Pertanto, la ritenuta fiscale sarà pari al 20% dell’”imponibile fiscale”,
20%*170€=34€.
In altri termini, l’aliquota fiscale “sintetica” è pari al
20%*60%+12,5%*40%=17%, e la ritenuta fiscale è pari al 17% dell’intero provento realizzato (17%*200€=34€).
Esempio2: calcolo della minusvalenza
Il Fondo A ha registrato negli ultimi 2 semestri un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi white list pari al 20%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 62,5% ai fini dell’applicazione dell’imposta, mentre la restante parte dell’investimento, pari al 80%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un disinvestimento dal Fondo A realizzando una minusvalenza pari a € 50.
La “minusvalenza fiscalmente rilevante” sarà determinata moltiplicando la minusvalenza realizzata per la “percentuale imponibile fiscale”, pari al 92,50%.
La “percentuale imponibile fiscale” è infatti determinata come:
100% * 80% + 62,5% * 20% = 92,50%
e la minusvalenza fiscalmente rilevante sarà pari a
92,50%*50€=46,25€.
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30 dicembre 2011