Modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Italiani del 31/12/2006
Comunicato ai sottoscrittori dei Fondi Comuni denominati
Mediolanum Azionario Top 100, Mediolanum Borse Internazionali, Mediolanum Risparmio Corrente,
Mediolanum Risparmio Italia Crescita, Mediolanum Risparmio Monetario, Mediolanum Risparmio Reddito,
Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney, Mediolanum Intermoney, Mediolanum Europa 2000,
Mediolanum America 2000, Mediolanum Oriente 2000, Mediolanum Cristoforo Colombo,
Mediolanum Amerigo Vespucci, Mediolanum Ferdinando Magellano e Mediolanum Vasco de Gama.
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., riunitosi il 22 novembre 2005, il 21 marzo, il 21 giugno e il 21 settembre 2006, ha deliberato, tra l’altro, alcune modifiche al Regolamento Unico dei sopraelencati Fondi. Oltre a quelle soggette al periodo di sospensiva di 90 giorni, già rese note mediante avviso pubblicato in data 3 ottobre 2006 e che entreranno in vigore il 1º gennaio 2007, le principali ulteriori modifiche riguardano:
- disciplina delle modalità operative attraverso le quali i Sottoscrittori possono proseguire nei versamenti, una volta completato il Programma di Accumulazione. Tale facoltà può essere esercitata tramite comunicazione scritta alla SGR oppure tacitamente proseguendo nei versamenti periodici. Quest'ultima modalità si intenderà valida fino a quando non verrà revocato l'ordine di addebito permanente o di rimborso programmato (art. 8);
- previsione, in caso di errore nel calcolo del valore della Quota e una volta accertato il valore corretto, di una ulteriore soglia che permetta alla SGR di astenersi dall’effettuare il reintegro dell’importo da ristorare ai partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso delle Quote ad un valore inferiore a quello corretto, ovvero l’adeguamento del numero di Quote attribuite a coloro che abbiano effettuato la sottoscrizione ad un prezzo superiore a quello corretto, nel caso in cui l'importo da ristorare o il controvalore dell'adeguamento sia inferiore a € 5 per ciascun Sottoscrittore, per ogni Fondo (art. 13);
- aggiornamento delle voci relative alle singole spese poste a carico di ciascun Fondo, come previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 14/4/2005 (art.14);
- riduzione da 180 a 90 giorni del periodo di sospensiva dell'efficacia delle modifiche relative alle caratteristiche dei Fondi e alla sostituzione della SGR, nonché delle modifiche che incidono negativamente sui diritti patrimoniale dei partecipanti. Non è più previsto invece il periodo di sospensiva nell’ipotesi di sostituzione della Banca Depositaria (art. 17);
- precisazione, relativamente alla provvigione di gestione che, nel caso di investimenti in OICR “collegati”, dal compenso percepito dalla SGR le provvigioni già percepite dal gestore degli OICR “collegati” vengono dedotte fino a concorrenza di quanto già addebitato dalla SGR al Fondo acquirente. Inoltre, è stata riformulata la modalità di calcolo della provvigione di incentivo in caso di investimenti in OICR “collegati” prevedendo di dedurre dal compenso della SGR le provvigioni di incentivo già percepite dal gestore degli OICR “collegati” fino a concorrenza di quanto già addebitato dalla SGR al Fondo acquirente (art. 21).
Tali modifiche, approvate dalla Banca d’Italia il 18 maggio e il 20 settembre 2006, saranno efficaci dal giorno successivo all’odierna data di pubblicazione e cioè il 1º gennaio 2007.
Copia del testo aggiornato del Regolamento Unico dei Fondi e del Prospetto Informativo, depositato presso la Consob il 22 dicembre 2006, sarà fornita gratuitamente a tutti i Sottoscrittori che ne facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci – Via F. Sforza, 20080 Basiglio – Milano 3 – MI e sarà disponibile sul sito www.mediolanumgestionefondi.it o ai seguenti recapiti del Collocatore Unico – Banca Mediolanum S.p.A.
Internet: | www.bancamediolanum.it | |
Call Centre: | 800-107.107 |
Presso tutti gli uffici dei Promotori Finanziari di Banca Mediolanum S.p.A.
31 dicembre 2006